
Ci eravamo lasciati nel precedente articolo con la promessa di verificare le differenze prodotte dal mandato con rappresentanza e quello senza.
Mandato senza rappresentanza
Si è detto che il potere rappresentativo, con il conseguente dovere di spendere il nome del mandante non è effetto naturale del contratto.
Effetto naturale del mandato è invece l’obbligo di agire nell’interesse del mandante: di conseguenza il mandatario stipula l’atto o gli atti giuridici per conto di un altro soggetto, ma in nome proprio.
Per stabilire se gli effetti degli atti stipulati ricadano nella sfera dell’interessato (il mandante), ovvero nella sfera di colui che ha speso il proprio nome (il mandatario), si deve compiere una distinzione preliminare a seconda dell’oggetto dell’acquisto, a seconda cioè che si tratti di:
a) Trasferimenti immobiliari
b) Trasferimenti mobiliari
c) Diritti di credito
Nel primo caso il mandatario che ha acquistato l’immobile per conto del mandante, ma in nome proprio, ne diventa proprietario.
Al contempo nasce a suo carico un obbligo di stipulare un successivo negozio giuridico per trasferire in capo al mandante la proprietà delle cose da lui acquistate.
Vi è anzi, in tale ipotesi, un espresso rinvio al codice civile alla norma relativa dell’esecuzione di tale obbligo, e al rimedio in forma specifica previsto per l’inadempimento (ossia alla possibilità di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso: si veda a tal proposito l’articolo 1706 II comma che richiama l’articolo 2932).
Quando il mandato ha per oggetto l’acquisto di beni immobili è sorta questione in merito alla necessità o meno di rispettare l’onere della forma scritta come requisito di validità del mandato stesso.
La legge non contiene alcuna norma in proposito e se ne è dedotto che debba prevalere il principio di libertà della forma.
Tuttavia, questa opinione non è condivisa dalla giurisprudenza che, dopo alterni orientamenti, si è consolidata nel senso di esigere che il contratto di mandato debba rivestire la stessa forma del contratto che il mandatario è obbligato a stipulare.
Nel secondo caso, la normativa è pienamente compatibile con l’opinione di una automatica efficacia dell’atto posto in essere dal mandatario nella sfera giuridica del mandante.
Quest’ultimo infatti è legittimano a rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio e la rivendica, come vedremo è l’azione posta a tutela del diritto di proprietà.
Nella terza ed ultima ipotesi il mandante può esercitare direttamente tale diritto sostituendosi al mandatario (art. 1705 c.c. II comma).
Mandato con rappresentanza (o in nome altrui)
In questo caso si applicano le norme già viste in tema di rappresentanza (articoli 1387 c.c. e seguenti) e quindi il contratto concluso dal mandatario in nome e nell’interesse del mandante, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del mandante.
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