
Proseguendo da dove ci eravamo lasciati a Maggio con l’ultimo post relativo al contratto, affrontiamo ora gli obblighi del mandatario.
Gli obblighi del mandatario
Il mandatario deve compire l’attività giuridica per conto del mandante senza eccedere i limiti fissati dal mandato (art. 1711 I comma) e non sempre peraltro tali limiti sono definiti con precisione.
In tal caso spetta al mandatario valutare responsabilmente quanto può rientrare nelle sue competenze e quanto viceversa è estraneo alle facoltà a lui attribuite.
Del resto, la ragionevole probabilità che il mandante approverebbe un’eventuale iniziativa del mandatario non rientrante nel quadro delle istruzioni ricevute, vale a giustificare un’attività eccedente i limiti fissati dal mandato, quando si avverino “circostanze ignote al mandante, e tali non possono essergli comunicate in tempo” (art. 1711 II comma).
Al di fuori di tali ipotesi, il mandatario vedrà ricadere interamente su di sé le conseguenze dell’attività arbitrariamente compiuta:
La legge esprime tale principio là dove si prevede che l’atto che non rispetti i limiti del mandato ricevuto resti a carico del mandatario.
Anche in tal caso, tuttavia, l’attività del mandatario può essere ratificata dal mandante (art. 1711 I comma).
In linea generale il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.
In tal senso l’art. 1710 richiama la norma generale in materia di diligenza costituita dall’art. 1176; lo stesso art. 1710 prevede poi che “se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”.
Il che non vuol dire ovviamente che al mandatario a titolo gratuito sia richiesta una diligenza inferiore.
Il mandatario è tenuto inoltre a rispettare alcuni obblighi specifici, quali ad esempio l’obbligo di custodia dei beni ricevuti dal mandante, quello di corrispondere gli interessi sulle somme riscosse per conto del mandante, nonché l’obbligo di rendiconto.
L’obbligo del mandatario di rendere al mandante il conto del proprio operato ha come corollario l’obbligo di rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713 I comma).
Il patto di esonero preventivo dall’obbligo di rendiconto è ammesso soltanto nei limiti in cui sono consentite le clausole di esonero o di limitazione delle responsabilità (art. 1229) difatti secondo l’espresso disposto dall’art. 1713 II comma non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo e per colpa grave.
Le cause di estinzione del mandato
Il mandato si estingue per una delle cause indicate in maniera tassativa dall’art. 1722.
Tali sono:
A) La scadenza del termine che sia stato eventualmente imposto al mandatario ai fini dell’esecuzione dell’attività giuridica dedotta nel contratto;
B) il compimento da parte del mandatario dell’affare per il quale è stato conferito il mandato;
C) la revoca dell’incarico da parte del mandante;
D) la rinunzia del mandatario;
E) La morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario, se l’attività del mandatario non ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa.
Si tenga inoltre presente che in caso di mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi, la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante non hanno efficacia estintiva (art. 1723 II comma).
Tra le cause di estinzione del mandato, particolare rilievo assumono la revoca e la rinunzia.
In entrambi i casi, infatti, l’estinzione del rapporto dipende dalla decisione unilaterale di una delle parti e può avere conseguenze spesso assai gravi per la controparte.
Si suole dire che la revoca è una facoltà che la legge concede al mandante con riguardo al carattere fiduciario del rapporto.
Ancorché sia stata pattuita l’irrevocabilità (o l’irrevocabilità stessa sia una conseguenza dell’essere stato mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi), la revoca è sempre ammessa per giusta causa.
Se invece non sussiste la giusta causa ed il mandato è irrevocabile, la revoca da parte del mandante dà luogo al risarcimento dei danni arrecati alla controparte.
La rinunzia del mandatario (art. 1727) è disciplinata in maniera analoga alla revoca, anche con riferimento al rilievo determinante che può assumere in tal caso la giusta causa e l’obbligo di preavviso.
Ma in più è previsto che le modalità anche temporali della rinunzia siano tali da consentire al mandante di provvedere altrimenti.
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