Con questo articolo vorrei dare inizio ad una serie di post di informazioni del settore immobiliare legate all’area giuridica.
Nozioni che l’agente immobiliare deve studiare ed apprendere sia per il successivo esame di abilitazione che per svolgere correttamente la professione.
Quantomeno agli inizi degli anni ’90 quando lo feci io, era così.
Partiamo quindi dalla base: Il contratto.
Per parlare di contratto dobbiamo fare prima un passo indietro e esaminare la categoria più generale del “negozio giuridico” .
Questo consiste in una manifestazione di volontà, ovvero una dichiarazione nella quale le parti enunciano quali sono gli effetti che intendono conseguire ed alla quale l’ordinamento giuridico ricollega gli effetti giuridici conformi a quelli voluti dalle parti.
A seconda dei casi la dichiarazione delle parti potrà essere unilaterale, bilaterale o plurilaterale.
Nella vasta categoria del negozio giuridico si individua la figura del contratto.
L’articolo 1321 c.c. definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Il contratto è quindi un negozio giuridico bilaterale oppure plurilaterale poiché consiste nell’accordo tra due o più parti.
L’articolo 1322 c.c. prevede l’autonomia contrattuale delle parti, cioè la possibilità che le parti hanno di determinare liberamente il contenuto del contratto.
Sempre in questo articolo si prevede che le parti possano anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Di fatti il libro quarto del codice civile, oltre a contenere diverse norme generali sul contratto, dedica alcuni articoli anche ai contratti tipici ossia quei contratti che sono stati espressamente previsti dal legislatore proprio perché più frequentemente vengono utilizzati: ad esempio il contratto di vendita, di locazione, di mediazione.
Questo però non vuol dire che le parti debbano necessariamente sottoscrivere uno dei contratti previsti dal legislatore; le parti possono anche stipulare contratti cosidetti atipici o innominati, cioè dei contratti che non sono stati disciplinati espressamente dal codice.
Per esempio si può indicare il contratto di leasing o di franchising che, come forma contrattuale, non era di certo prevista nel 1942 quando fu promulgato il nostro codice civile.
Data la definizione di contratto dobbiamo ora vedere quelli che sono i requisiti essenziali del contratto, cioè quegli elementi senza i quali il contratto sarà considerato nullo.
Nel prossimo post “Il contratto – Parte 2” si parlerà quindi degli elementi essenziali del contratto.
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