Dopo gli obblighi del mandatario, affrontati qualche mese fa nel nostro ultimo articolo dedicato al contratto, oggi vogliamo parlare del contratto d’agenzia.
Il contratto di agenzia costituisce un importante strumento ausiliario per quelle imprese che hanno necessità di ampliare i mercati per le singole zone nelle quali esse operano.
A tal fine esse si avvalgono dell’attività di loro agenti di fiducia, noti per le doti di abili propagandisti delle merci prodotte o distribuite dalle imprese stesse.
Gli agenti prendono recapito nella zona prevista, entrando in contatto con le persone presumibilmente interessate agli acquisti e mostrano ai futuri consumatori i pregi e le qualità della merce.
Svolgono insomma una complessa attività propagandistica il cui fine principale è quello di promuovere la conclusione di contratti a vantaggio dell’impresa che ha conferito loro l’incarico di agenti.
Vediamo dunque che, in base all’articolo 1742 del codice civile, con il contratto di agenzia l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del proponente, la conclusione di contratti in una determinata zona.
I tratti caratteristici del contratto di agenzia sono pertanto costituiti dall’incarico di promuovere verso un corrispettivo la conclusione di contratti, e del fatto che per tale attività, svolta per conto della parte che si è rivolta all’agente, si riferisca ad una zona determinata.
Inoltre, l’attività dell’agente è strettamente legata ad uno specifico ramo di affari e ad una singola impresa.

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All’agente spetta ovviamente una retribuzione sotto forma di provvigione per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.
Il promotore, insomma, agisce in condizioni di esclusiva che si manifestano in una duplice direzione a tutela dell’agente, poiché al proponente vietato avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona per lo stesso ramo di attività; a tutela del preponente, poiché all’agente è vietato di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro (articolo 1743 codice civile).
Da quanto abbiamo detto risulta evidente che l’agente non conclude personalmente il contratto, ma ne promuove soltanto la conclusione; il contratto viene invece concluso dal preponente.
All’agente però può essere in più conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti (articolo 1752 codice civile), in questo caso sarà lui stesso a stipulare il contratto.
Ma di per se l’agenzia non è una figura che comporta un’attività a titolo di rappresentanza, sia pure indiretta, degli interessi di un altro soggetto.
Distinzione tra figure e affini: Agenzia, mandato , mediazione, lavoro subordinato
Non dobbiamo confondere il mandatario (che, come abbiamo visto, può anche agire a titolo gratuito) con l’agente ; quest’ultimo non ha il compito di porre in essere atti giuridici per conto del proponente.
La sua attività non è di carattere giuridico, rientra piuttosto in quella fase preliminare, che è molto simile alle note campagne di promozione pubblicitaria di acquisti e di vendita.
D’altro canto, l’agente presta la sua opera nell’interesse del preponente, ma non è un vero e proprio dipendente di quest’ultimo, sicché la sua posizione non può essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato.
Tant’è vero che si assume di persona il costo delle spese d’agenzia.
L’agenzia presenta poi alcune affinità con la mediazione, in quanto attiene anch’essa ad un’attività di intermediazione nella conclusione di contratti, per la quale viene corrisposto un compenso a provvigione, ma ne differisce per alcune sue peculiari caratteristiche, che sono estranee alla mediazione.
Innanzitutto l’agente svolge un’attività per conto di una delle parti mentre l’interposizione del mediatore è tipicamente imparziale, prescindendo anche dall’unilateralità o dalla bilateralità dell’incarico.
Inoltre la funzione del mediatore è volta ad avvicinare le parti senza prendere parte attiva nella contrattazione.
Per questo motivo il mediatore ha diritto alla provvigione per la sola avvenuta conclusione dell’affare tra le parti, mentre per l’agente il diritto al compenso sorge dal buon fine del contratto, la cui conclusione egli ha promosso.
Inoltre, l’agente si distingue per la stabilità della sua collaborazione che comporta un’attività intermediatrice per una pluralità di contratti che si protrae nel tempo e che viene circoscritta ad una zona determinata, mentre il mediatore si adopera soltanto per la conclusione dei singoli affari.
Da queste considerazioni consegue che il mediatore non assume alcuna obbligazione di porre in essere una particolare attività: come è stato rettamente affermato in dottrina, nessun vincolo giuridico v’è da parte del mediatore, mentre obbligato è chi gli dà l’incarico.
Diversamente, a conferma dell’obbligazione di comportamento che è a carico dell’agente, ricordiamo la norma contenuta nell’articolo 1747 del codice civile in base alla quale l’agente che non abbia avvisato il proponente di non essere in grado di eseguire l’incarico affidatogli, è obbligato al risarcimento del danno.
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