Normalmente lo studio Notarile incaricato dalla parte acquirente per la stipula del contratto definitivo di vendita ci invia, qualche giorno prima della data convenuta, la copia dell’atto che il Notaio andrà a leggere alle parti.
Così facendo, sia il proprietario che vende la villa singola in oggetto, sia l’acquirente che la deve comprare, hanno la possibilità di sincerarsi con tutta calma di quanto poi dovranno andare a sottoscrivere.
Raramente le parti manifestano richieste di modifiche o d’integrazioni; più che altro capita di ricevere qualche richiesta di chiarimento su una determinata dicitura riportata nello scritto piuttosto che un’altra.
Di fatto, quanto sopra indicato, è ciò che è capitato in occasione di una delle ultime vendite che ho seguito: il futuro venditore della villa mi telefonò per farmi una domanda su una frase contenuta nel documento che gli avevo fatto avere e che, per l’appunto, stava leggendo comodamente nel suo ufficio.

Il Notaio indicava nella scrittura che “Il terreno non era stato percorso dal fuoco” .
Effettivamente, negli atti di compravendita delle ville in Brianza, questa frase si legge raramente ed il proprietario mi chiedeva se, per caso, questa dichiarazione fosse un refuso di un atto precedente.
In tal caso per lui si poteva cancellare. Ma in realtà così non era.
Effettivamente la dicitura che il Notaio ha voluto riportare è in riferimento alla legge 353 del 2000; legge che disciplina i vincoli che ricadono proprio su tutti quei terreni che in un determinato periodo di tempo sono stati oggetto d’incendi.
Dato che non sempre gli incendi divampano per cause naturali il legislatore ha predisposto delle limitazioni sulle aree bruciate in modo da evitare che i fuochi vengano appiccati di proposito per una futura speculazione edilizia .
La legge, abbastanza articolata (dopo tutto siamo in Italia) prevede diversi divieti e le relative eccezioni.
Tra questi possiamo indicare i seguenti:
– per 15 anni non è possibile cambiare la destinazione d’uso dell’area
– per 5 anni non si può svolgere attività di rimboschimento finanziate con risorse pubbliche
– per 10 anni è vietato il pascolo e la caccia
– per 10 anni è vietato edificare edifici per insediamenti civili o attività produttive
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